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Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun caso essere superato.

Art. 2

1. Le pensioni gia' liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.

Art. 3

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario - in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-64, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - MATTARELLA - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO