Deroga per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla citta' di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. unico
1. Il termine stabilito dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 346, per la trasmissione delle proposte di ricompensa al valor militare, non ha applicazione relativamente alla proposta di medaglia d'oro per la citta' di Palermo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO