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Vaccinazione antitetanica obbligatoria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

  1. a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

  2. b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

  3. c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita.23

2. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Art. 1-bis

1. Nei bambini ciascuna dose e' eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale.

Art. 2

1. La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, ... alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.

Art. 3

1. Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

2. Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.

3. Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e' eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni e' regolata dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891.

Art. 3-bis

1. Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

2. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettivita' infantili e giovanili di qualsiasi specie.

Art. 4

1. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanita' saranno stabilite le modalita' per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1963
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO