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Aumento del contributo dello Stato a favore della Societa' geografica italiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' geografica italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314, viene elevata da lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 2

1. Ala maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 si provvedera', per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO