Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualita' pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.
2. La "Mutualita' pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.
3. L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.
Art. 2
1. Possono iscriversi alla "Mutualita' pensioni" le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di eta' nonche', senza limitazione d'eta', le persone che risultino gia' iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
2. Non possono iscriversi coloro che:
a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra;
b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a);
c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a) e perduri per loro la facolta' di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.
Art. 3
1. Colei che intende iscriversi alla "Mutualita' pensioni" deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonche' l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi - come minimo - al raggiungimento dei 65 anni di eta' e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente articolo 2.
2. L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potra' essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo.
3. Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto.
Art. 4
1. La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione e' meramente indicativa Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facolta' di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non puo' essere inferiore a lire 510.
2. Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verra' devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 15.
Art. 5
1. Le iscritte alla "Mutualita' pensioni" sono munite, a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito "libretto di iscrizione" il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto.
2. Il versamento dei contributi alla "Mutualita' pensioni" viene eseguito in contanti, presso le sedi dello Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli uffici postali e presso gli altri uffici cui puo' esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata deve presentare il libretto di iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.
3. Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto, subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice.
4. L'apposizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.
5. Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.
6. Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, ne' possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo.
7. I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascera' (dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalita' che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto.
8. Per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.
Art. 6
1. I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente articolo 2 sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.
Art. 7
1. La pensione di vecchiaia e' conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di eta', con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Art. 8
1. Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidita' le iscritte la cui capacita' di esercitare la normale, diretta attivita' propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo.
2. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata presentata la domanda ed e' soppressa quando la normale capacita' di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.
Art. 9
1. Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.
2. Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalita' di applicazione delle tariffe.
3. Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al comma;
4. precedente.
5. Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualita' pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.2
Art. 10
1. Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni", purche' l'iscritta:
a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposto dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito;
b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.
2. Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).
Art. 11
1. Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 10, dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni" sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non puo' essere inferiore a lire 26 mila annue.