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Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e' accordata, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

2. L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 2

1. Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836, e' accordato nella misura del 95 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo, 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

2. L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra', essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 3

1. Il Ministro per le finanze, d'intesa, con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e commercio, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 4

1. L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite.

2. Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 5

1. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso.

2. Anche in tal caso spetta, l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 6

1. Qualora il produttore viticultore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge e' stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Art. 7

1. Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore ad un terzo per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Art. 8

1. La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sara' compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI - MEDICI - COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO