Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per le finanze il fondo iscritto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, al capitolo n. 304 dello stato di previsione dei Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, per le spese relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari e ad altri servizi
Art. 3
1. In relazione alle esigenze dei servizi delle nuove Direzioni generali istituite presso il Ministero delle finanze con l'articolo 1 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.
Art. 4
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice numero 1).
Art. 5
1. L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).
Art. 6
1. La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Art. 7
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1963-64 e' stabilito in 190.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO