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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, allegato al presente stato di previsione, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI