Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera dei daputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO