Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
1) n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 5;
2) n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4.
2. Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.
Art. 2
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO