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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinari del Ministro degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1963-64, e stabilito in lire 76.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO