Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1963-64 le seguenti assegnazioni:
1) lire 20.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della letteratura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus:
2) lire 69.000.000, di cui ai capitoli numeri 305,307, 319 e 320 quale spesa per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;
3) lire 50.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta', dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge, 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
4) lire 1.500.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono Di Italia la loro funzione culturale.
Art. 3
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 il fondo iscritto al capitolo n. 285-bis del medesimo stato di previsione, in relazione alle esigenze connesse con l'applicazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226 concernente disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939.
La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO