Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
Art. 3
1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita', degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 2).
Art. 4
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.758.120.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1963-64 dell'Amministrazione stessa.
2. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
3. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1966.
4. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Art. 5
1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1963-64, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO