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Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).

Art. 3

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 25.710.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1963-64 dell'Amministrazione stessa, connesso con le integrazioni degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le spese per la manutenzione ed il rinnovamento.

2. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

3. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1966.

4. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello stato alla quale il Ministero del tesoro provvedera' a rimborsare le quote capitali comprese nelle annualita' di ammortamento.

Art. 4

1. L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 35.500.000.000.

Art. 5

1. I capitoli della parte passiva del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Ministero del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO