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Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'arena di Verona, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonche' dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e dell'istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari, per l'esercizio finanziario 1 luglio 1963 - 30 giugno 1964, lo Stato corrisponde, in luogo dei contributi previsti dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successiva modifica di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 898, contributi per l'importo complessivo di lire 2 miliardi e 350 milioni.

Art. 3

1. Sul fondo di cui all'articolo 1 graveranno altresi' i contributi ordinari, da attribuirsi con le modalita' indicate nell'articolo 2, agli altri Enti ed istituzioni teatrali citati dall'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, nonche' quota parte degli oneri connessi alle facilitazioni di viaggio concesse dal Ministero dei trasporti alle categorie dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 4

1. Gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a parziale copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1964, per l'importo massimo complessivo di lire 2 miliardi e 650 milioni.

Art. 5

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'art. 4 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

2. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

3. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1965.

Art. 6

1. Alla spesa di lire 2 miliardi e 350 milioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1963-64.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI - FOLCHI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO