Elevazione del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, previsto dalla legge 11 aprile 1957, n. 239, e' elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 150 milioni.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1963
SEGNI
LEONE - MATTARELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO