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Autorizzazione della spesa di 300 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario all'istituto centrale di statistica per far fronte alle maggiori spese incontrate nella esecuzione del 1° censimento generale della agricoltura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da erogare all'Istituto centrale di statistica a titolo di contributo straordinario, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura, effettuato il 15 aprile 1961.

Art. 2

1. L'onere di lire 800.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota sulle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni ad bilancio per lo esercizio finanziario 1961-62.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE