Istituzione del collegio "Francesco Morosini" in Venezia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito in Venezia il collegio "Francesco Morosini".
2. Il collegio 6 gestito dalla Marina militare e persegue lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attivita' ad essa connesse.
3. Il personale militare e civile della, Marina militare occorrente per le esigenze di funzionamento del collegio e' compreso negli organici dei rispettivi ruoli.
Art. 2
1. Presso il collegio Morosmi funzionano, per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, un corso di liceo classico distaccato dal liceo ginnasio "Marco Polo" di Venezia e le tre ultime classi del corso liceale scientifico distaccato dal liceo scientifico "Benedetti" della stessa sede.
2. All'aumento di un corso nell'organico di ciascuno dei due licei statali indicati nel precedente comma si provvede a termini delle vigenti disposizioni.
Art. 3
1. Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.
2. Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:
1) il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;
2) il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.
Art. 4
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:
a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di eta';
b) siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneita' alla terza classe del liceo scientifico;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
d) siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.
Art. 5
1. Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti Onali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneita' richiesto.
2. Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione.
3. A parita' di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:
1) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;
2) i piu' giovani di eta'.
Art. 6
1. I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
Art. 7
1. Annualmente gli allievi del collegio sono sottoposti ad accertamenti intesi a controllare la idoneita' fisica necessaria nonche' la attitudine complessiva alla vita collegiale.
2. Gli allievi riconosciuti non idonei cessano di appartenere all'istituto.
Art. 8
1. Durante l'intera permanenza nel collegio non e' consentito agli allievi ripetere piu' di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.
Art. 9
1. La misura della retta annuale e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
2. Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
Art. 10
1. E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati.
Art. 11
1. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia:
1) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio;
3) ai figli di decorati al valor militare;
4) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonche' ai figli dei titolari di pensioni militari.