Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.
2. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 26 febbraio 1964
SEGNI
MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE