Celebrazione nazionale del ventennale della Resistenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica un Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza, con il compito di preparare e di organizzare le manifestazioni celebrative sul piano nazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la difesa e per la pubblica istruzione.
Art. 2
1. Il presidente e i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
1. Per gli scopi indicati all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE