Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito presso l'Associazione italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanita';
3) da un rappresentante del Ministero della difesa.
2. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente.
3. I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 2
1. Al Collegio dei revisori dei conti e' affidata la revisione della gestione della Croce Rossa italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE