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Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 sulla disciplina della vendita delle carni fresche o congelate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe':

  1. a) per i bovini: vitello, bovino adulto;

  2. b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

  3. c) per gli equini: (categoria unica) equino;

  4. d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

  5. e) per i suini: (categoria unica) suino;

  6. f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 marzo 1977, n. 63.

3. Ai fini della classificazione merceologica si intende per "vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi.

Art. 3

1. Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ... di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.

Art. 4

1. I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche , congelate o scongelate.

2. Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

3. Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca , congelata o scongelata della carne posta in vendita.

4. Il ricongelamento e' consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta.

Art. 5

1. I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 6

1. Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

  1. 1) i quantitativi di carne importata;

  2. 2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;

  3. 3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;

  4. 4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto e' avvenuto in quarti o in porzioni minori;

  5. 5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle localita' di lavorazione.

2. Il Ministro per l'industria e per il commercio provvedera' ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.

Art. 7

1. I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.

2. In caso di recidiva, il contravventore e' cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

3. chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Prendendo procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.

4. In caso di recidiva la licenza di vendita e' revocata.

Art. 8

1. La presente legge cui entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1964
SEGNI
MORO - MEDICI - TAVIANI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE