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Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Testo vigente

Titolo I. Classificazione, attribuzioni, distribuzione del personale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Distinzione delle carriere

1. Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:
Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.
Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato e' addetto personale di dattilografia.

Art. 2 Qualifiche della carriera di concetto

1. La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

2. Segretario capo;

3. Segretario principale;

4. Primo segretario;

5. Segretario;

6. Vice segretario.

Art. 3 Qualifiche della carriera esecutiva

1. La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

2. Archivista superiore;

3. Archivista capo;

4. Primo archivista e assistente alla vigilanza;

5. Archivista;

6. Applicato;

7. Applicato aggiunto.

Art. 4 Qualifica e inquadramento del personale di dattilografia

1. Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5 Qualifiche della carriera del personale ausiliario

1. La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

2. Commesso capo;

3. Commesso;

4. Usciere capo;

5. Usciere;

6. Inserviente.

Art. 6 Qualifiche del personale ausiliario tecnico

1. La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:

2. Agente tecnico capo;

3. Agente tecnico.

Art. 7 Ruoli organici

1. I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico della Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520.

Art. 8 Attribuzioni del segretario generale e degli avvocati distrettuali dello Stato

1. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. Egli esercita la sorveglianza su tutto il personale delle carriere di concetto, esecutiva, sul personale di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico.

3. Gli avvocati distrettuali dello Stato sovrintendono al funzionamento dei servizi espletati presso le rispettive avvocature distrettuali dal personale di cui al secondo coniata del presente articolo.

Art. 10 Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

1. Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e puo' essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 11 Attribuzioni del personale di dattilografia

1. Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad essa inerenti.