Concessione di una indennita' una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una indennita' una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilita'.
2. La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
3. Ai titolari di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
Art. 2
1. L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1 gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.
2. Ai predetti titolari, l'indennita' spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.
Art. 3
1. Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennita' una volta tanto negli importi contemplati agli articoli 1 e 2 e' ripartita per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite per la pensione, rispettivamente, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE