Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire alla Fondazione senatore Pascale in Napoli, istituto per lo studio e la cura dei tumori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso a favore della Fondazione senatore Pascale con sede in Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2303, un contributo straordinario di lire un miliardo per il completamento e l'ampliamento degli edifici, impianti ed attrezzature dei servizi clinici.
2. Il contributo di cui al precedente comma e' ripartito in tre esercizi finanziari nella misura di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1965-66. Il predetto contributo e' stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Art. 2
1. I progetti di opere e i programmi di acquisto delle attrezzature sono approvati dal Ministro per la sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita'.
2. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' delle opere.
Art. 3
1. Il contributo di cui all'articolo 1 sara' corrisposto, per le opere, nei limiti dello stanziamento annuale, con decreto motivato del Ministro per la sanita' su presentazione di stati di avanzamento dei lavori vistati dal medico provinciale e dal Genio civile.
2. I lavori sono sottoposti alla vigilanza del Genio civile.
3. Per gli acquisti delle attrezzature il contributo sara' corrisposto, nei limiti di cui al primo comma, con decreto del Ministro per la sanita', su presentazione di fatture vistate dal medico provinciale e dall'ufficio tecnico erariale.
Art. 4
1. All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verri fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale.
2. Il Ministro per il tesoro, e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE