diritto.io

Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, e' effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purche' i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1964
SEGNI
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE