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Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

2. Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita', di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.

Art. 2

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

2. All'onere di lire 335 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per il suddetto periodo, concernente il fondo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1964
SEGNI
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE