Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio.
Con atto approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo statuto del Consorzio dovra' essere modificato per comprendere nella rappresentanza consorziale:
1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
4) i sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);
5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicultura di Monte del Lago;
6) il presidente del Consorzio per la bonifica del lago Trasimeno;
7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca.
Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio.
Il Consorzio eroghera' i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attivita' nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 2
1. All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e' aggiunto il seguente: Articolo 5-bis. - "Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati e' concesso:
1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;
2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.
Il diritto al taglio di eventuali eccedenze e' compreso nella cessione di cui all'articolo precedente.
Art. 3
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concedera' al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno un contributo annuo di lire 10 milioni.
2. Al relativo onere si fara' fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. Sono abrogate tutte le norme del regolamento per la esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1964
SEGNI
MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE