Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.
Art. 2
1. Il finanziamento di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, puo' essere concesso, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi gia' in esercizio di stazza lorda non superiore a 1.500 tonnellate e di eta' non superiore a dieci anni.
2. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di eta' superiore ad anni cinque, la durata massima, di anni dieci del finanziamento e' ridotta di altrettanti anni di quanti l'eta' della nave supera gli anni cinque.
3. Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
Art. 3
1. All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si provvedera' mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1964
SEGNI
MORO - SPAGNOLLI - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE