Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indipendentemente dal limite di eta', anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano con almeno tre anni di anzianita' nel ruolo, la qualifica di sovraintendente sanitario, di direttore, di vice direttore di ispettore sanitario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE