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Completamento del palazzo di giustizia di Forli'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere al completamento del palazzo di giustizia di Forli' ed al relativo arredamento.

Art. 2

1. La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 175 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 325 milioni nell'esercizio 1965 e lire 150 milioni nell'esercizio 1966.

2. All'onere recato dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI
MORO - REALE - PIERACCINI - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE