Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
2. La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Art. 2
1. Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:
1) del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;
2) dei 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;
3) del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;
4) dell'80 per cento dal 1 gennaio 1966.
Art. 3
1. I dazi doganali, il cui esonero e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che da' attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunita' europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi.
2. Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresi', i dazi doganali il cui rimborso e' rifiutato in conformita' della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee richiamata al comma precedente.
Art. 4
1. La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
Art. 5
1. Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.
Art. 6
1. Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.
Art. 7
1. All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-1964, si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1961
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - GIOLITTI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE