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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei lavori pubblici e della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE