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Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Le norme previste dall'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali.

Art. 4

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE