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Norme in materia di contratti agrari

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica danno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Finalita' della legge

1. Al fine di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

3. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino piu' favorevoli al mezzadro o colono.

4. Sono fatte salve altresi' le norme piu' favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Art. 2 Limiti di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ne' ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

Titolo II. Della mezzadria

Art. 3 Divieto di nuovi contratti di mezzadria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

2. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullita' ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

3. Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

Art. 4 Ripartizione dei prodotti nella mezzadria

1. Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo e' effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

2. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilita' della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si puo' determinare prima della vendita in comune o per i quali non si puo' effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facolta' di fare propria la proposta dell'altra.

3. Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuita' durante l'anno.

4. Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e i mezzadri partecipano a parita' di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

5. Se l'azienda e' provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni (comprese le modalita' di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresi' concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

6. Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.

7. Il mezzadro puo' in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

Art. 5 Spese per la coltivazione

1. Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

2. Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

Art. 6 Direzione dell'impresa mezzadrile

1. Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione
dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di
rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

2. In caso di disaccordo, e' data facolta' a ciascuna delle parti di
chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

Art. 7 Famiglia colonica

1. La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 8 Innovazioni

1. Il mezzadro puo' eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilita' per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.

2. Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.

3. Il mezzadro ha diritto ad una indennita' corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennita' deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.

Titolo III. Della colonia parziaria

Art. 9 Concessione di nudo terreno

1. Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

2. Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla meta'.

3. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potra' essere mai inferiore al 50 per cento.

4. Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla meta', e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entita' rispetto alla produzione lorda vendibile il colono puo' rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

5. Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

6. Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

Art. 10 Quota di riparto spettante al colono

1. Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale e' aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento e' del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti piu' favorevole per il colono.

2. La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto, degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

Art. 11 Concessioni separate

1. E' vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullita' ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

2. La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

3. La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso e' effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi puo' chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

4. Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facolta' di chiedere la estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui piu' favorevole.