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Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - RUSSO - REALE - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE