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Aumento del capitale della Societa' per azioni "Nazionale Cogne"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per la sottoscrizione, da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali, di nuove azioni della Societa' per azioni "Nazionale Cogne", in occasione di aumenti di capitale.

2. La spesa di cui al precedente comma, sara' ripartita, in ragione di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio 1963-1964; di lire 3 miliardi per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo a valere sull'esercizio 1965.

Art. 2

1. All'onere di lire 3 miliardi, relative all'esercizio 1963-64, si fara' fronte con corrispondenti aliquote, per lire 2 miliardi, delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti e, per lire 1 miliardo, di quelle derivanti dalla applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

2. All'onere di lire 3 miliardi relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - BO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE