Aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I. Societa' per azioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa, di lire 10 miliardi per la sottoscrizione, da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali, di nuove azioni dell'A.M.M.I. Societa' per azioni in occasione di aumenti di capitale e per la eventuale sottoscrizione di azioni inoptate.
2. La spesa, di cui al precedente comma sara' ripartita lui ragione di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64 di lire 3 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio 1965; di lire 1 miliardo a valere sull'esercizio 1966.
Art. 2
1. All'onere di 3 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1 luglio-31 dicembre e 1964 si fara' fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione e del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - BO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE