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Aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I. Societa' per azioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa, di lire 10 miliardi per la sottoscrizione, da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali, di nuove azioni dell'A.M.M.I. Societa' per azioni in occasione di aumenti di capitale e per la eventuale sottoscrizione di azioni inoptate.

2. La spesa, di cui al precedente comma sara' ripartita lui ragione di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64 di lire 3 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio 1965; di lire 1 miliardo a valere sull'esercizio 1966.

Art. 2

1. All'onere di 3 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1 luglio-31 dicembre e 1964 si fara' fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione e del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - BO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE