Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE