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Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.

2. L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.

Art. 2

1. L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed e' iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE