Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Universita' degli studi di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'intera area con padiglioni e servizi del Policlinico Umberto I in Roma e' destinata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alla Universita' degli studi di Roma per le esigenze di ampliamento e ammodernamento delle cliniche e degli istituti delle Facolta' di medicina e chirurgia.
2. La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione 22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56, e' revocata.
Art. 2
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, un mutuo di lire 6 miliardi.
2. Detta somma sara' versata al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.
3. per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma, della capacita' di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonche' di una scuola convitto per infermieri professionali della capacita' di almeno 280 unita'.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti gli stanziamenti relativi alle annuali di estinzione del mutuo di cui al precedente comma.
Art. 3
1. Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigera' il progetto esecutivo del costruendo ospedale.
Art. 4
1. Il conto consuntivo delle opere eseguite sara', dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sottoposto all'approvazione della Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno ad avvenuto collaudo.
2. Qualora il costo dell'opera dovesse superare l'ammontare del mutuo il Pio Istituto integrera' la differenza con propri fondi; nell'ipotesi contraria il Pio Istituto restituira' al Ministero del tesoro la somma non utilizzata.
Art. 5
1. Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilita' e sono altresi' dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
2. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2357, nonche' gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Art. 6
1. Il trasferimento all'Universita' dei padiglioni ospedalieri avra' inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo e dovra' essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.
2. Sino alla data del totale trasferimento all'Universita', la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Universita' e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno tra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.
Art. 7
1. All'Universita' degli studi di Roma sono estese tutte le disposizioni che concedono al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma agevolazioni e privilegi relativi alla determinazione e alla riscossione deve rette giornaliere, nonche' le norme che prevedono a carico dello Stato e del comune di Roma anticipazioni e contributi nella spesa relativa alla degenza e alla cura degli infermi ricoverati al Policlinico Umberto I.
2. Per determinare la misura del concorso a carico dello Stato e del comune di Roma si terra' conto della differenza tra le giornate di degenza che annualmente si verificano al Policlinico e quelle accertate per lo stesso Policlinico rispettivamente negli anni 1906 e 1924.
Art. 8
1. L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore e' cosi' modificato:
"Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma".
Art. 9
1. Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Universita' ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.
2. La nuova convenzione sara' stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sara' sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - TAVIANI - COLOMBO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE