Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti gia' dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1 luglio 1923 e il 31 dicembre 1926
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualita' di operai temporanei, furono successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data anteriore al 31 dicembre 1926, e' concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.
2. Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, e' concesso ai lavoratori di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza.
3. Il trattamento compete qualora risulti comprovato che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo citato.
4. Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del Ministero della difesa.
Art. 2
1. Il trattamento previsto dal precedente art. 1, ha decorrenza dalla, data di entrata in vigore della presente legge ed e' concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.
Art. 3
1. E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.
Art. 4
1. All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sara' fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000 e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE