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Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 e di un contributo di L. 7.600.000 a copertura di annualita' passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.

Art. 2

1. E' altresi' autorizzata la concessione di un contributo di lire 7.600.000 a copertura delle annualita' 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63.

Art. 3

1. All'onere di lire 1.900.000, gravante sull'esercizio 1963-64, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

2. All'onere di lire 7.600.000 gravante sull'esercizio finanziario 1963-64 per il contributo di cui all'articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE