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Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicita' affine

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita' previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.

2. Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TAVIANI - REALE TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE