Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
Art. 2
1. Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;
b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;
d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonche' la sanita' morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;
f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;
g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettivita' e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;
h) alla costruzione di alloggi per il personale piu' bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 244
Art. 4
1. Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 244
Art. 6
1. La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE