Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Alle obbligazioni emesse dalla Societa' concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE