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Conferimento di borse di studio presso l'istituto superiore di sanita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

3. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attivita' dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

4. Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.

5. Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.

Art. 2

1. Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita'.

2. Con lo stesso decreto, sentito altresi' il Comitato scientifico dell'Istituto, sono specificate le in materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio, nonche' il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

3. Le borse di studio sono assegnate a seguito di pubblico bando, in base ad un concorso per titoli. I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli valutabili, le modalita' per l'assegnazione delle borse di studio e per l'erogazione delle somme, la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto.

4. La somma spettante a ciascun borsista puo' venire corrisposta in rate mensili uguali. La borsa di studio e' comprensiva delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a qualunque titolo incontrata dal borsista in conseguenza dell'assegnazione.

Art. 3

1. L'assegnazione delle borse e' disposta con decreto del Ministro per la sanita', su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanita' e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facolta' scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanita'.

2. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanita', designato dal direttore.

3. La Commissione, per i membri non di diritto, e' rinnovata per ciascun esercizio finanziario.

Art. 4

1. La durata delle borse di studio non puo' eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate.

2. In casi particolari e quando la Commissione prevista dal precedente articolo 3 riconosca che le ricerche ed i lavori affidati ai borsisti esigono un tempo maggiore del previsto, puo' essere disposta la rinnovazione della borsa per una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente stabilita'.

3. Le borse rinnovate ai sensi del precedente comma sono comprese nel contingente annuo stabilito con il decreto previsto dal precedente articolo 2.

Art. 5

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attivita' svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovra' darsi notizia, ai fili del successivo articolo 6, di eventuali invenzioni o scoperte.

2. Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

3. La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente articolo 3, e' dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

Art. 6

1. Qualora l'attivita' del borsista, in conformita' del provvedimento di assegnazione, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34, commi secondo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Ai fini della determinazione della somma da dedurre dal canone o dal prezzo previsto dal secondo comma del citato articolo 34, si tiene conto, oltre che dell'ammontare della borsa di studio, anche dell'utilita' costituita dall'uso di impianti, attrezzature, fonti energetiche e materiale dell'Istituto.

3. La concessione della borsa di studio e' condizionata alla preventiva accettazione scritta, da parte dell'interessato, degli obblighi derivanti dal presente articolo.

4. L'Amministrazione sanitaria, qualora dell'invenzione o scoperta sia data notizia nella relazione prevista dal precedente articolo 5, puo' comunicare al borsista l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione entro tre mesi dalla presentazione della relazione stessa, ancorche' non sia stato richiesto o conseguito il relativo brevetto.

Art. 7

1. Il Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanita', puo' disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.

Art. 8

1. L'Istituto superiore di sanita', su proposta delle Universita' o di altri enti o istituzioni pubbliche, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

2. L'ospitalita' viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.

3. Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio e' determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto.

4. L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE