Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali di un contributo straordinario di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.
Art. 2
1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio 1962-63, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'esercizio finanziario 1963-1964 con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE