Autorizzazione a stipulare una convenzione di impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in localita' "Valle Verde" dello stesso Comune, in permuta alla pari con il podere "Cariati" e con parte del bosco "Frasca", di proprieta' comunale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la stipula della convenzione tra lo Stato ed il comune di Melfi mediante la quale:
a) il comune di Melfi s'impegna a:
1) cedere allo Stato il podere "Cariati" del valore di lire 10.000.000;
2) eseguire, a proprie cure e spese, e secondo il progetto, redatto in conformita' a quello dell'Ufficio tecnico erariale di Potenza, che sara' allegato all'atto d'impegno, la trasformazione del suddetto podere, al fine di renderlo idoneo come podere dimostrativo, qualunque possa risultare il costo delle opere al momento della loro esecuzione o collaudo;
3) cedere allo Stato ha. 55 del bosco "Frasca" per il valore complessivo di lire 19.250.000, obbligandosi a liberare tale zona dal vincolo di uso civico che grava sull'intero compendio;
4) cedere allo Stato il terreno necessario per la costruzione di una strada che colleghi la nazionale Melfi-Rocchetta con la localita' Casone ove e' sita la parte del bosco di cui al precedente n. 3);
5) costituire il diritto di servitu' per l'eventuale costruzione di un elettrodotto e di un acquedotto;
6) cedere allo Stato il terreno necessario per la realizzazione di un laghetto artificiale con area di rispetto a monte della suindicata localita' "Casone", per l'estensione che sara' determinata, dall'Ufficio tecnico erariale sentito l'Ispettorato agrario provinciale;
7) costituire la servitu' di passaggio per una condotta sotterranea che dal laghetto raggiunga la localita' "Casone";
b) lo Stato, a sua volta, s'impegna a cedere al Comune, in permuta alla pari dei beni e delle prestazioni sopra specificate, il podere dimostrativo "Valle Verde" del valore di lire 52.000.000.
Art. 2
1. Al trasferimento reciproco dei beni sara' provveduto con contratto appena il Comune avra' adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto citato.
2. Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti all'approvazione dell'atto di impegno e dell'atto di trasferimento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE