Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini per un importo di spesa di 250.000.000 di lire.
Art. 2
1. Alla detta spesa di lire 250 milioni si provvede - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con riduzione di pari importo del capitolo n. 562, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE